di Garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato 1. Il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, il loro materiale ed i loro locali non saranno oggetto di' alcun attentato, ne' di alcuna azione che impedisca loro di svolgere il mandato. 2. Gli Stati parte adotteranno tutte le misure adeguate per Garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato. Gli Stati parte adotteranno, in particolare, tutte le misure adeguate per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato dispiegato nel territorio in cui dovessero essere commesse le infrazioni previste all'Articolo 9. 3. Ogni Stato parte collaborero' con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con gli altri Stati parte, ove necessario, ai Affini dell'applicazione della presente Convenzione, ed in particolare in tutti i casi in cui lo Stato ospite non sia in grado di adottare le misure richieste.

Testo vigente dal 14 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425~allegato-art7 · fonte su Normattiva