[1]Articolo XVII.

[2]Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscano, il presente accordo verra' modificato mediante uno scambio di note onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artxvii · fonte su Normattiva