[1]Articolo XVIII.
[2]1. - Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale notifica sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Nel caso in cui tale notifica sia stata effettuata, il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale la notifica sia stata ricevuta dall'altra Parte contraente, a meno che la notifica stessa venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. 2. - In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la notifica si riterra' ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).
Testo vigente dal 18 settembre 1974
