[1]MARITTIMA ED AEREA
[2]1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobidi da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato.
[3]2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Testo vigente dal 18 novembre 1999
