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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350, concernente proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

[2]Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, gia' prorogato sino al 30 ottobre 1978 dal decreto-legge 17 giugno 1977, n. 325, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 525, e' ulteriormente prorogato sino alla entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato, e comunque non oltre il 30 giugno 1979.

Testo in vigore dal 12 agosto 1978 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1978-08-04;429~artunico · fonte del testo