L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le societa' fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attivita' di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Testo vigente dal 9 novembre 1992
