Art. 18-bis
Consulenti finanziari autonomi
(( La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.)) 73
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
63La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 36) che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo; - (con l'art. 1, comma 37) che "L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma"; - (con l'art. 1, comma 39) che "I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi»".
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
73Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
Testo vigente dal 26 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 78 su Normattiva