[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]Il governo del Regno Hascemita di Giordania e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati Parti Contraenti) desiderando creare le condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e, in particolare, per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali che favoriranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

[4]Definizioni

[5]Ai fini del presente Accordo:

[6]1. Con il termine "investimento" si intende ogni genere di proprieta' investita, prima o, dopo l'entranta in vigore del presente Accordo, da parte di persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e alla normativa di quest'ultima, a prescindere dalla forma e dal contesto legale prescelti. Qualsiasi modifica nella forma di tale investimento non implica un cambiamento della sua natura in base alle leggi e alla normativa della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento ha luogo. Senza limitare il significato generale di quanto precede, il termine "investimemo" comprende particolarmente ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili e immobili nonche' ogni diritto di proprieta' "in rem" inclusi i diritti di garanzia reale sulla proprieta' di una terza Parte nella misura in cui possono essere investiti;
  • b)azioni, obbligazioni, diritti oppure ogni altro strumento di credito nonche' certificati di proprieta' governativi e pubblici;
  • c)crediti per somme di denaro o su prestazioni aventi un valore economico connesso ad un investimento, cosi' come profitti reinvestiti e profitti da capitale;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuali e industriali, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
  • e)ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto e ogni licenza e franchigia rilasciata in conformita' alla normativa vigente in relazione alle attivita' economiche, incluso il diritto di esplorazione ai fini dell'estrazione e dello sfruttamento delle risorse naturali;
  • f)ogni aumento di valore dell'investimento iniziale.

[7]2- Con il termine "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le imprese affiliate straniere, le filiali e le succursali aventi le loro sedi nel territorio di una delle Parti Contraenti e comunque controllato dalle sopracitate persone fisiche e giuridiche.

[8]3- Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento.

[9]4- Per "persona giuridica" con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e che da essa riconosciuta.

[10]5- Con il termine "reddito" si intendono le somme di denaro ricavate da un investimento ivi compresi, in particolare, i profitti o gli interessi, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties oppure le commissioni per l'assistenza, i servizi tecnici e altre forme di pagamento correlate con l'investimento.

[11]6- Con il termine "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini territoriali, "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti osercitano, nei termini del diritto internazionale, i diritti giurisdizionali della sovranita'.

[12]7- Il termine "attivita' connessa con un investimento" comprende "inter alia", l'organizzazione, le operazioni di controllo, la direzione e la gestione delle societa', delle filiali, delle agenzie, degli uffici o di altre organizzazioni per la conduzione degli affari, le ricevute di pagamento per registrazioni, le licenze, i permessi e le altre certificazioni necessarie per la gestione dell'attivita' commerciale; l'acquisizione, l'uso e la disponibilita' di tutti i tipi di proprieta' ivi compresa la proprieta' intellettuale e la protezione di quest'ultima, l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di fondi, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione degli affari; la commercializzazione dei prodotti e dei servizi; l'acquisizione, la vendita e il trasporto dei materiali primi e lavorati, dell'energia, del combustibile e dei mezzi di produzione; la diffusione delle informazioni commerciali.

[13]8- Con il termine "Accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente (o le sue Agenzie o i suoi Intermediari) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in relazione ad un investimento.

[14]9- Con il termine "Trattamento non discriminatorio" si intende il trattamento almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento nazionale oppure quello della nazione piu' favorita.

[15]10- Per "Diritto di accesso" si intende il diritto a condurre l'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente secondo le leggi e regolamenti della Parte Contraente dove ha luogo l'investimento.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art1 · fonte su Normattiva