[1]ACCORDO

[2]FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione fra i due Paesi ed in particolare, determinare favorevoli condizioni per investimenti italiani in Bolivia e per quelli boliviani in Italia; consapevoli che la promozione e la protezione di tali investimenti stimolano i trasferimenti di capitali e di tecnologia tra i due Paesi e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno ad incentivare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1 Definizioni

[5]Ai fini del presente Accordo:

[6]1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:

  • a)diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
  • b)azioni,obbligazioni, quote di partecipazione, ogni altro titolo di credito ovvero titoli di Stato e pubblici;
  • c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche', come definiti nel successo punto 5. del presente Articolo, i redditi da investimento reinvestiti;
  • d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti comerciali, nomi commerciali e good- will;
  • e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

[7]2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

[8]3. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza.

[9]4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come Istituti pubblici e persone giuridiche in genere, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno.

[10]5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

[11]6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali gli Stati Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' e di giurisdizione.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;341~accordo-art1 · fonte su Normattiva