[1]Composizioni delle controversie fra le Parti Contraenti

[2]1- Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpetrazione e all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici.

[3]2- Qualora la controversia non possa, essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne informa l'altra Parte per iscritto, la controversia dovra', su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale "ad hoc in base alle disposizioni del presente Articolo.

[4]3- Il tribunale arbritale verra', costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna delle Parti Contraenti dovra' nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi nominare un Presidente il quale dovra' essere cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra' essere designato entro tre mesi dalla nomina dei due membri.

[5]4- Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora fatte, ognuna delle due Parti Contraenti in assenza di altre soluzioni proporra' al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti oppure per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice-Presidente della Corte sara' invitato a procedere alla designazione. Qualora anche il Vice Presidente fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti oppure per altro motivo non possa espletare l'incarico, il menbro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, sara' invitato a procedere alla designazione.

[6]5- Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' nel corso delle sedute le spese inerenti al proprio arbritato e al proprio rappresentante legale. Le spese relative al Presidente e qualsiasi altro onere verranno sostenuti in parti uguali dalle Parti contraenti. Sara' il Tribunale arbitrale a determinare le proprie procedure.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art10 · fonte su Normattiva