[1]Applicazioni di altre disposizioni

[2]1- Nel caso in cui una questione fosse oggetto sia del presente Accordo che di un'altro Accordo internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti sono firmatarie, oppure sia sottoposta alle disposizioni generali del diritto internazionale, la piu' favorevole delle disposizioni sopra citate verra' applicata alle Parti Contraenti e ai loro rispettivi investitori.

[3]2- Qualora il trattamento accordato da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi, regolamenti o altre disposizioni, specifici contratti o autorizzazioni all'investimento oppure accordi, sia piu' favorevole di quello stabilito dal presente Accordo, sara' accordato il trattamento piu' favorevole.

[4]Nel caso in cui l'altra Parte Contraente non accordasse il trattamento sopra descritto e di conseguenza gli investitori subissero danni, questi avranno il diritto di essere risarciti per tali danni in conformita' all'Articolo 4.

[5]3- Qualora, dopo la data di inizio dell'investimento si verificasse una modifica nelle leggi, regolamenti, atti o misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente l'investimento, su richiesta dell'investitore gli sara accordato un trattamento pari a quello accordatogli all'inizio dell'investimento.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art11 · fonte su Normattiva