[1]Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

[2]1. Le due Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati e al reddito ricavato dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai relativi redditi ricavati dai propri cittadini e dagli investitori di Stati terzi.

[3]2. Nel caso in cui la legislazione di una delle Parti Contraenti, oppure gli obblighi internazionali in vigore o che potrebbero essere assunti in futuro da una delle Parti Contraenti, prevedesse una situazione giuridica piu' favorevole agli investitori dell'altra Parte Contraente, verrebbe allora concesso il trattamento piu' favorevole non contemplato dal presente Accordo. Il trattamento piu' favorevole concesso agli investitori di altre Parti sara' adottato come trattamento base.

[4]3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' dell'appartenenza ad una Unione economica o doganale, ad un Mercato comune, ad una Area di libero scambio, ad un Accordo regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale oppure ad Accordi firmati per prevenire la doppia tassazione o per favorire il commercio transfrontaliero.

[5]4. A tutte le attivita' relative all'acquisizione, alla vendita e trasporto di materie prime e lavorate, di energia, di combustibile e dei mezzi di produzione sara' accordato, nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso per simili attivita' agli investitori di una Parte Contraente ricevente oppure agli investitori di Stati terzi.

[6]5. Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili anche alle attivita' relative ad un investimento.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art3 · fonte su Normattiva