[1]nazionale e clausola della nazione piu' favorita
[2]1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sara' garantito alle attivita' connesse con un investimento. 2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi, internazionali in vigore, o che potrebbero nel futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico secondo il quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applichera' agli investitori anche per i rapporti gia' costituiti. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.
Testo vigente dal 30 gennaio 2008
