[1]Nazionalizzazione o esproprio

[2]1. Gli investimenti oggetto del presente Accordo non potranno essere soggetti ad alcun provvedimento che ne limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento permanente o temporaneo, salvo i casi in cui cio' non sia specificatamente citato dalla legislazione o dai regolamenti o dai decreti emanati dalle Corti o dai Tribunali con competenza giurisdizionale.

[3]2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti Contraenti non potranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente nazionalizzati, espropriati, requisiti o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si tratti di fini pubblici e di interesse nazionale e comunque in cambio di un totale, immediato ed effettivo risarcimento e a condizione che queste misure non siano prese in base a criteri discriminatori ma secondo disposizioni e procedure legali.

[4]3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dell'effettivo valore sul mercato internazionale nel periodo immediatamente precedente ai provvedimenti di nazionalizzazione o di esproprio, annunciati o resi pubblici. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o di esproprio, l'ammontare del risarcimento sara' calcolato in base ai parametri e ai tassi di cambio risultanti dai documenti iniziali dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a ciascuno di tali risarcimenti quello in vigore alla data immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio saranno annunciati o resi pubblici.

[5]4. Senza porre limiti allo scopo del paragrafo precedente, nel caso in cui l'oggetto della nazionalizzazione, dell'esproprio o di casi analoghi fosse una societa' con capitale straniero, la valutazione delle azioni possedute dall'investitore sara' effettuata nella valuta dell' investimento e per un valore non inferiore a quello iniziale dell'investimento accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione del capitale, dei profitti non distribuiti nonche' dei fondi di riserva e diminuito del valore delle eventuali riduzioni di capitale e perdite.

[6]5. Il risarcimento sara' considerato valido se sara' liquidato nella stessa valuta nella quale l'investimento e stato iniziato dall'investitore straniero sempre che tale valuta risulti ancora convertibile, altrimenti in una valuta accettata dall'investitore.

[7]6. Il risarcimento sara' considerato attuale solo se avra' luogo senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso.

[8]7. Il risarcimento dovra' includere gli interessi calcolati in base al LIBOR semestrale maturato dalla data della richiesta di rimborso fino alla data del pagamento e sara' liberamente trasferibile.

[9]8. Una persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che dichiari che il suo investimento e' stato tutto o in parte espropriato, avra' il diritto di ricorrere alle competenti Autorita' giudiziarie amministrative dell'altra Parte Contraente per determinare se tale esproprio sia realmente avvenuto e nel caso in cui lo sia, se tale esproprio ed ogni conseguente indennizzo corrisponda ai principi della legge internazionale e per decidere tutte le altre questioni connesse.

[10]9. Qualora non fosse possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e l'Autorita' responsabile, l'ammontare del risarcimento sara' stabilito in base alle procedure, di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

[11]10. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo dovranno anche essere applicate ai redditi ricavati da un investimento e nell'eventualita' di risoluzione, ai procedimenti di liquidazione.

[12]11. Se a seguito di esproprio il bene in questione non fosse stato utilizzato totalmente o in parte, il proprietario o i suoi delegati sono autorizzati a riacquistarlo al prezzo di mercato.

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;429~accordo-art5 · fonte su Normattiva