[1]Rimpatrio di capitale, profitti e redditi
[2]1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente la trasferibilita' all'estero, senza indebito ritardo e in qualsiasi valuta convertibile di:
- a)capitale e capitale aggiunto, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e la crescita dell'investimento;
- b)reddito netto, dividendi, royalties, compensi per l'assistenza e i servizi tecnici,interessi ed altri profitti;
- c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita oppure dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi a un investimento e il rimborso del conseguente interesse;
- e)le remunerazioni e le spettanze versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestanti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nei modi e nelle somme prescritte dalla legislazione nazionale e dalla normativa in vigore;
[3]2. Senza porre limiti allo scopo dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi nel caso in cui sia piu' favorevole.
Testo vigente dal 19 novembre 1999
