La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 28 febbraio 1978
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 28 febbraio 1978
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 23 aprile 1980 e riapprovata il 15 aprile 1981 (Conti consuntivi degli organismi turistici. Applicazione dell'art. 2, comma secondo, della legge 27 febbraio 1978, n. 43). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA…
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1978-02-27;43~art2 · fonte su Normattiva