[1]ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, di seguito denominati Parti Contraenti,

[3]Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi: interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

[4]Convinti che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

[5]Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;

[6]Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';

[7]Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;

[8]Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

[9]Hanno convenuto quanto segue:

[11]Ai fini del presente Accordo si intende per:

  • a)"legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:

[12]- all'importaziene, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;

[13]- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;

[14]- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;

[15]- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

  • b)"Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione delle Dogane e delle Accise, per il Regno di Norvegia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
  • c)"Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
  • d)"Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
  • e)"infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
  • f)"diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
  • g)"persona", ogni persona fisica o giuridica;
  • h)"dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
  • i)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
  • j)"intelligence", l'elaborazione e l'interconnessione dei dati raccolti al fine di definire un profilo di rischio o di accertare una eventuale infrazione doganale.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art1 · fonte su Normattiva