Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del presente Accordo, esse garantiscono uno standard di protezione almeno equivalente al livello di protezione derivante dall'applicazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo, di cui esso e' parte integrante.

Testo vigente dal 29 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;43~accordo-art17 · fonte su Normattiva