[1]1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
- a)consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale;
- b)procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale;
- c)assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
[2]2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'alta Parte Contraente, devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
[3]Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. Essi non devono indossare uniformi ne' portare armi.
Testo vigente dal 29 marzo 2010
