ARTICOLO XI FINANZIAMENTO Sezione 1. Le risorse finanziarie dell'Istituto proverranno dai contributi dei rembri del CGIAR, alla cui approvazione sara' sottoposto il bilancio annuale dell'Istituto. L'Istituto sara' anche autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, al fine di perseguire i suoi obiettivi e le sue attivita'. Sezione 2. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno condotte in conformita' con le politiche approvate dal Consiglio. Sezione 3. Una ditta di contabilita' internazionale e indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale, effettuera' una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto. Gli esiti di dette revisioni saranno approvate dal Consiglio e distribuite agli organismi che il Consiglio riterra' opportuni.

Testo vigente dal 15 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430~statuto-artxi · fonte su Normattiva