ARTICOLO XII RELAZIONI CON GLI STATI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Sezione 1. Nei limiti del presente Accordo, l'Istituto collaborera' con altre organizzazioni internazionali con competenze specialistiche in settori collegati e stringera' rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, agenzie o altri organismi, al fine di promuovere l'efficiente attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Istituto. Sezione 2. L'Istituto stipulera' opportuni accordi con i governi di altri paesi con cui ha rapporti di collaborazione o in cui puo' creare filiali. Sezione 3. Nessuno dei firmatari del presente Accordo, ne' nessun membro del CGIAR incorrera' in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto. Sezione 4. Gli accordi di cui ai paragrafi immediatamente precedenti e tutti gli altri importanti contratti stipulati dall'Istituto conterranno disposizioni attestanti che (a) l'Istituto possiede una personalita' giuridica indipendente e (b) ne i firmatari del presente Accordo, ne i membri del CGIAR incorreranno in nessun obbligo nei confronti dell'Istituto.

Testo vigente dal 15 dicembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;430~statuto-artxii · fonte su Normattiva