[1]ACCORDO

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'INDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONE E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'India, desiderosi di concludere un accordo, per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 SOGGETTI

[4]Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art1 · fonte su Normattiva