[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta; desiderosi di concludere un accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali; hanno convenuto le seguenti disposizioni:

[3]Articolo 1. (Soggetti).

[4]Il presente accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304~art1 · fonte su Normattiva