[1]E SPORTIVI

[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo (quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti) nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte, a meno che l'onere della visita in detto stato non sia sostenuto, interamente o quasi, utilizzando, direttamente o indirettamente, fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante quanto previsto dal presente Accordo, se i servizi indicati nel paragrafo 1 sono resi in uno Stato contraente da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dallo svolgimento delle predette attivita' sono imponibili in detto primo Stato a meno che l'impresa stessa non sia interamente o quasi finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici del Governo dell'altro Stato contraente in considerazione della prestazione dei predetti servizi. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici del Governo comprende i fondi pubblici costituiti dal Governo o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Stato locale.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art18 · fonte su Normattiva