[1]PUBBLICHE

[2]1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. (b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente e ne abbia la nazionalita'. 2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. 3. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art20 · fonte su Normattiva