[1], INSEGNANTI E RICERCATORI

[2]1. Un professore o un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione, riconosciuto dal Governo o non avente scopo lucrativo, il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente, per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;432~accordo-art21 · fonte su Normattiva