1. Il Comitato di gestione puo' decidere di invitare ad assistere alle proprie sessioni in qualita' di osservatori, per le questioni che li interessino, le amministrazioni competenti degli Stati che non sono Parti contraenti ovvero rappresentanti di organizzazioni internazionali che non sono Parti contraenti. 2. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, competenti per quel che riguarda le materie trattate dagli allegati alla presente Convenzione, partecipano di diritto ai lavori del Comitato di gestione in qualita' di osservatori.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-7-art2 · fonte su Normattiva