• i)Le proposte sono messe ai voti.
  • ii)Ogni Stato che e' Parte contraente, rappresentato alla sessione, dispone di un voto.
  • iii)In caso di applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della Convenzione, le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parti contraenti della Convenzione dispongono, in caso di votazione, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche Parti contraenti della Convenzione. In quest'ultimo caso, tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto.
  • iv)Fatte salve le disposizioni del paragrafo v) seguente, le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.
  • v)Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;435~allegato-7-art7 · fonte su Normattiva