di voto 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ogni Parte della Convenzione dispone di un voto. 2. Negli ambiti di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se uno qualsiasi dei loro Stati membri esercita il suo, e viceversa.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
