Ratifica ed esecuzione del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
