[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
[3]PROTOCOLLO aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo; desiderosi di facilitare l'applicazione in materia di reati fiscali della Convenzione europea di reciproca assistenza giudiziaria in materia penale aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 1959 (in appresso chiamata "la Convenzione"); considerando altresi' che e' opportuno completare detta Convenzione sotto taluni altri punti di vista; hanno convenuto quanto segue:
[5]ARTICOLO 1.
[6]Le Parti contraenti non eserciteranno il diritto, di cui all'articolo 2 a) della Convenzione, di rifiutare la reciproca assistenza giudiziaria per il solo motivo che la domanda si riferisce ad un reato che la Parte richiesta considera come reato fiscale.
Testo vigente dal 22 agosto 1985
