[1]ALLEGATO II
[2]Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee nonche' del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
[3]Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee, nonche' il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio si applicano ugualmente al Land di Berlino.
[4]Decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa pilla installazione provvisoria di talune Istituzioni e di taluni servizi delle Comunita'.
[5]I rappresentanti dei Governi degli Stati membri; Visto l'articolo 37 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee; Considerando che, fatta salva l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dell'articolo 1, secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, conviene, all'atto della istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' Europee ed allo scopo di risolvere taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, fissare a Lussemburgo i luoghi provvisori di lavoro di talune Istituzioni e di taluni servizi; Decidono:
[6]Articolo 1
[7]Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo continuano ad essere i luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni delle Comunita'.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
