I Governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo, purche' ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario. Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilita' di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alle necessita' di un buon funzionamento delle Comunita'.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
