I Governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo, purche' ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario. Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilita' di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alle necessita' di un buon funzionamento delle Comunita'.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~allegato-ii-art10 · fonte su Normattiva