1. Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione. 2. Salvo la verifica dei conti prevista all'art. 206 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e salvo i controlli organizzati ai sensi dell'art. 209, lettera c) di tale Trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, adotta le disposizioni relative al controllo dell'esazione nonche' alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonche' le modalita' di applicazione dell'art. 3, paragrafo 3, e' dell'art. 4.
Testo vigente dal 22 gennaio 1971
