Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 10. La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~art17 · fonte su Normattiva