[1]Decisioni

[2]1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

[3]2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si puo' ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura.

[4]3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione e' valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.

[5]4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

[6]5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art35 · fonte su Normattiva