Art. 35 (Allegato I)
[1]Decisioni
[2]1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del collegio. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
[3]2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si puo' ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al regolamento di procedura.
[4]3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una decisione in seduta plenaria, detta decisione e' valida solo se adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.
[5]4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.
[6]5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
