Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonche' delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunita' al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunita', i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunita', stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunita', sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunita'. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreche' non eserciti una propria attivita' professionale, nonche' ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 25 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437~protocollo-art14 · fonte su Normattiva