1. - Alle condizioni ed in conformita' della procedura stabilita dal Consiglio superiore, che delibera entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione, il presidente, il segretario generale, i membri del corpo insegnante e il personale dell'Istituto saranno soggetti, a favore di quest'ultimo, ad una imposta sugli stipendi ed emolumenti da esso erogati. A decorrere dalla data in cui tale imposta sara' applicata, detti stipendi ed emolumenti saranno esenti da imposte nazionali sul reddito; gli Stati contraenti si riservano la possibilita' di tener conto di detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti. 2. - Le disposizioni del paragrafo i non sono applicabili alle rendite e alle pensioni erogate dall'Istituto agli ex presidenti, segretari generali nonche' agli ex membri del suo corpo insegnante e del suo personale. 3. - Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione nonche' delle convenzioni concluse tra gli Stati contraenti al fine di evitare le doppie imposizioni, i presidenti, i segretari generali, i membri del corpo insegnante ed il personale dell'istituto i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Istituto, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato contraente diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Istituto, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese, se quest'ultimo e' Stato contraente. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreche' non eserciti una propria attivita' professionale, nonche' ai figli a carico delle persone indicate nel presente articolo affidate alla loro custodia.
Testo vigente dal 23 gennaio 1973
