[1]E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, che proroga il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" (F.I.M.) istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 88, con le seguenti modificazioni:

[2]All'art. 1, la data del 30 giugno 1952 e' sostituita da quella del 30 giugno 1953. Dopo l'art. 1 e' inserto il seguente: Art. 1-bis. - Per il completamento del programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. o al cui capitale il F.I.M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza, e' autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi, da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ed alla copertura della quale si provvedera' con parte delle maggiori entrate previste nella nota di variazioni (primo provvedimento) al predetto bilancio per l'esercizio medesimo.

Testo vigente dal 14 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-13;438~artunico · fonte del testo