Il Comitato di cui all'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, continua a compiere tutte le operazioni connesse con la liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica con tutte le facolta', i poteri e le agevolazioni di cui ai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889, 28 novembre 1947, n. 1325, e della, legge 17 ottobre 1950, n. 840. A chiusura della gestione il Comitato e' tenuto a presentare il rendiconto di tutta la sua attivita'.
Testo vigente dal 24 febbraio 1956
