1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi me e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
- a)Il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi e' una societa' (escluse le societa' di persone) che dispone direttamente del 51 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
- b)Il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dallo Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato continente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situate, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detta altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna, imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
