Art. 29 — Modalità di applicazione delle riduzioni delle imposte prelevate alla fonte
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sano rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, l'imposta svedese sui dividendi azionari e' prelevata, al momento del pagamento dei dividendi, con le aliquote ridotte previste dall'articolo 10 della presente Convenzione. Se, a causa di circostanze particolari, l'imposta svedese sui dividendi e' stata prelevata con l'aliquota prevista dalla legislazione fiscale svedese, l'imposta eccedente e' rimborsata a richiesta dell'interessato. La procedura e le condizioni per beneficiare delle limitazioni delle aliquote previste dall'articolo 10 della presente Convenzione, saranno stabilite dalle autorita' svedesi. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste della presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo. Esse possono, inoltre, stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni di imposta previste dalla presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
