Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980
Art. 3 — Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Svezia o l'Italia;
- b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il letto ed il sottosuolo del mare adiacente il territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
- c)il termine "Svezia" designa il Regno di Svezia e comprende le zone al di fuori del mare territoriale della Svezia sulle quali, secondo le leggi della Svezia e conformemente al diritto internazionale, la Svezia puo' esercitare i diritti di esplorazione e di sfruttamento sul letto del mare o nel suo sottosuolo;
- d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g)per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- h)il termine "nazionali" designa:
- 1)le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
- 2)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa:
- 1)in Italia: il Ministero delle finanze;
- 2)in Svezia: il Ministro del bilancio o il suo rappresentante debitamente autorizzato. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
