Art. 2 — Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
- a)per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
- b)per quanto concerne la Svezia:
- 1)l'imposta di Stato sul reddito (den statilga inkomstskatten), comprese l'imposta sui salari della gente di mare (sjomansskatten) e l'imposta sui dividendi di azioni (kupongskatten);
- 2)l'imposta sugli utili non distribuiti (ersattningsskatten);
- 3)l'imposta sulle distribuzioni (utskiftningsskatten);
- 4)la tassa sugli artisti e sportivi (bevillningsavgiften for vissa offentliga forestallningar);
- 5)l'imposta comunale sul reddito (kommunalskatten);
- 6)l'imposta di Stato sul patrimonio (den statliga formogenhetsskatten); (qui di seguito indicate quali "imposta svedese"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che entreranno in vigore dopo la firma della presente Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte (anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli, e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
