[1]TERZO PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 26 LUGLIO 1957, TRA IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, DA UNA PARTE, E I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E L'ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DALL'ALTRA, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI TARIFFE DIRETTE INTERNAZIONALI FERROVIARIE PER I TRASPORTI DI CARBONE E DI ACCIAIO IN TRANSIT0 PER IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA

[2]IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, da una parte, I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in seguito denominata "Comunita'", E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, dall'altra, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[3]Articolo 1. I Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese aderiscono all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, e i Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, modificato dall'accordo complementare del 29 novembre 1960, in seguito denominato "accordo".

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;443~protocollo-art1 · fonte su Normattiva