[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE
[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GRECA E IL GOVERN0 DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
[3]Il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[4]Articolo 1 SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
