CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascun Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imprese attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per quanto concerne la Grecia: (1) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche; (2) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone giuridiche; (3) il contributo a favore delle Agenzie per la fornitura dell'acqua e per il drenaggio calcolato sul reddito lordo dei fabbricati; ancorche' riscossi mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta greca")
- b)per quanto concerne l'Italia: (1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
