Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-12-30;445~art18 · fonte su Normattiva