in materia di navigazione Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il capitano e i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale il porto e' situato e quest'ultimo e' abilitato a esercitare in tutta liberta' le funzioni indicate all'articolo 36 senza interferenze da parte delle autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato se egli lo desidera da uno o piu' membri del personale consolare, puoi' salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa alla libera pratica. Il capitano e tutti i membri dell'equipaggio possono nella stessa maniera e per gli stessi scopi recarsi presso l'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale si trova la nave, e sono se, del caso, muniti a tal fine di un salvacondotto dalle autorita' dello Stato di residenza. Se dette autorita' vi si oppongono adducendo il motivo che gli interessati non hanno la possibilita' materiale di rientrare a bordo della nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' richiedere l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per tutte le questioni concernenti l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; queste autorita' prestano tale assistenza a meno che non abbiano in un caso particolare ragioni valide per rifiutarla.
Testo vigente dal 25 gennaio 1990
