Art. 5 (Convenzione)
una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato e quest'ultimo potra' svolgere in piena liberta' le funzioni previste al seguente articolo 6, senza alcuna ingerenza delle autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio di tali funzioni, il capo dell'ufficio consolare, accompagnato se lo desidera da uno o piu' membri dell'ufficio consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. Il comandante ed ogni membro dell'equipaggio possono altresi', per gli stessi fini, recarsi presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione la nave si trova e sono, se del caso, muniti, a tal fine, di un salvacondotto da parte delle autorita' dello Stato di residenza. Se tali autorita' vi si oppongono per il motivo che sarebbe materialmente impossibile per gli interessati far ritorno sulla nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'ufficio consolare competente. Il capo dell'ufficio consolare puo' richiedere l'assistenza delle autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste nel presente articolo; dette autorita' prestano tale assistenza a meno che non abbiano valide ragioni per rifiutarla in un determinato caso.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
